ADEMPIMENTI ODS
Adempimenti ODS
IMPIANTI CLORURATI = CFC o HCFC = ODS ossia ozono lesivi (es. di HCFC = R22)
Il DPR 147/2006 ha dato inizio a una fase importante per la tutela dell’ambiente poiché ha iniziato a introdurre norme per la riduzione e il controllo delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono. Il nostro centro Assistenza Moretti, che opera su tutta la provincia di Genova e nell’area del basso Piemonte in provincia di Alessandria, si occupa quindi anche di fornire ai nostro clienti un supporto importante per comprendere, prima di tutto, se il vostro impianto rientra o meno fra quelli soggetti a tali controlli e, una volta stabilito ciò, vi seguirà in tutti i passaggi previsti dalla normativa per un corretto adempimento della stessa nei suoi molteplici aspetti.
Di seguito vi illustriamo brevemente la normativa con le tempistiche e gli obblighi previsti.
Il 26 aprile 2006 è entrato in vigore il DPR 147/2006 (pubblicato nella G.U. n. 85 dell’11/04/2006) il quale stabilisce le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione, il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico provenienti da apparecchiature di refrigerazione, climatizzazione d’aria e da pompe di calore. Le sostanze controllate risultano essere i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), in quanto distruttori dell’ozono per il loro contenuto di cloro.
Il DPR indica quale soggetto responsabile dell’applicazione di tali norme il gestore, intendendosi qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o gestisca un impianto oppure un’apparecchiatura di refrigerazione, climatizzazione d’aria e pompe di calore contenente nel circuito frigorifero sostanze controllate.
Per quanto riguarda le attività di recupero e riciclo, la legge dispone che devono essere effettuate con dispositivi conformi e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nella ISO 11650 ed elencate dal gestore in un registro di apparecchiatura da custodire. Il DPR 147/2006 inoltre stabilisce che a partire dal 26 gennaio 2007 tutti i dispositivi predisposti a tali attività devono conformarsi allo standard internazionale ISP 11650.
Il Decreto stabilisce che gli impianti e le apparecchiature di cui sopra contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg devono essere sottoposti a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione con una scadenza predeterminata e tali controlli devono essere riportati nel registro di apparecchiatura.
La cadenza per i controlli è:
- annuale per gli impianti ed apparecchiature che contengono sostanze controllate tra i 3 kg ed i 100 kg;
- semestrale per gli impianti ed apparecchiature che contengono un quantitativo di sostanze controllate superiore ai 100 Kg.
Gli impianti contenenti CFC e HCFC in quantità inferiore ai 3 kg non rientrano nelle prescrizioni del decreto per quanto riguarda le verifiche.
Si rileva che qualora nel corso di una ispezione venga rilevato:
- un indizio di fuga, si deve procedere alla ricerca della stessa con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno: la ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l’impianto in funzione, mentre il lato di bassa pressione va ispezionato con impianto fermo;
- una perdita che richieda una ricarica superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero, si deve effettuare la riparazione entro 30 giorni dalla verifica e l’impianto può essere messo in funzione solo dopo che la riparazione della perdita sia avvenuta.
Anche i risultati dei controlli devono essere riportati nel registro di apparecchiatura.
Successivamente è stato poi elaborato il REGOLAMENTO CE 1005/2009 il quale stabilisce le norme in materia di sostanze controllate della famiglia HCFC che riducono lo strato di ozono: di queste, da noi il tipo più diffuso è il gas denominato comunemente R22. L’R22 non è un F-Gas, pertanto non è soggetto al Regolamento CE n. 517/2014 e sue conseguenze, perciò in caso di perdita nell’atmosfera non contribuisce all’effetto serra, ma, in quanto contenente cloro, è lesivo per il buco dell’ozono; inoltre, in questo caso, non è prevista nessuna dichiarazione ISPRA.
Dal 1° gennaio 2015 non si può più usare gas ODS rigenerato o riciclato.
Fino al 31 Dicembre 2014 gli HCFC si potevano utilizzare solamente per le attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature già esistenti come prodotto riciclato, poiché recuperati dalle stesse apparecchiature e utilizzati solamente dall’impresa che ha effettuato il recupero.
Gli HCFC impiegati nell’ambito di operazioni di manutenzione o assistenza devono essere segnalati mediante un’etichetta che riporti, tra le altre indicazioni, il tipo e la quantità di sostanza ozono-lesiva contenuta nell’apparecchiatura.
Tutte le imprese che gestivano la manutenzione e l’assistenza di apparecchiature contenenti HCFC in quantità superiore ai 3 kg dovevano essere provviste di un registro di apparecchiatura su cui riportare tipo e quantità di sostanza recuperata/aggiunta e il nome della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza.
Infine tutte le imprese che utilizzavano HCFC riciclati per operazioni di manutenzione e assistenza dovevano avere un registro su cui riportare i nominativi di tutte le imprese che avevano fornito loro gli HCFC rigenerati e la loro provenienza: attualmente, come già detto dal 1° gennaio 2015, non esiste più la possibilità di reperire questi tipi di gas.
In ultimo, non deve sfuggire che Ispra è delegata ai controlli e si avvale delle Arpa locali.
Infine, il DECRETO LEGISLATIVO 108/2013 stabilisce le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni previste per le apparecchiature e gli impianti contenenti sostanze che riducano lo strato di ozono di cui al Regolamento CE n. 1005/09.
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